
Statuto dell’Associazione Sonorum ETS
L’Associazione Sonorum ETS è regolata da uno statuto redatto nel rispetto del Codice del Terzo Settore (D.Lgs. 117/2017).
Di seguito è possibile consultare gli articoli che ne disciplinano struttura, finalità e modalità operative.
Articolo 1 - DENOMINAZIONE
È costituita l'Associazione con la denominazione: "Associazione Sonorum ETS". L'Associazione inserisce nel presente Statuto le disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore.
Articolo 2 - SEDE
L'Associazione ha sede in Milano (MI) in Via Giulio Carcano n. 24. Con deliberazione da adottarsi a cura dell'Assemblea ordinaria, potrà istituire e sopprimere sedi secondarie sull'intero territorio nazionale e all'estero. La variazione dell'indirizzo della sede legale all'interno del medesimo Comune, deliberata dall'Assemblea ordinaria degli associati, non dovrà intendersi quale modifica del presente atto.
Articolo 3 - DURATA
L'Associazione ha durata illimitata.
Articolo 4 - SCOPI, FINALITÀ, PRINCIPI INDEROGABILI
L'Associazione è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale; promuove e realizza, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con l'Atto costitutivo e lo Statuto, attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore) in favore dei propri associati e della collettività . L'Associazione intende inserirsi all'interno della comunità come punto di riferimento per tutti gli amanti della cultura musicale, in particolare della musica classica, stimolando e incrementando la valorizzazione e la diffusione dell'arte musicale, dello spettacolo e della cultura artistica in generale attraverso la promozione e la gestione di iniziative e manifestazioni artistiche, con particolare riguardo alla valorizzazione di eventi, manifestazioni e servizi. L'Associazione si propone di divenire un veicolo di diffusione della musica e dell'arte nelle sue diverse espressioni nel mondo giovanile e non, promuovendo e ampliando la conoscenza della cultura musicale e artistica in genere, attraverso contatti fra le persone, gli enti e le associazioni, anche al fine della valorizzazione della persona. L'Associazione intende lavorare a stretto contatto con le istituzioni pubbliche e private in modo da garantire la valenza culturale delle sue proposte. A questo proposito, l'Associazione si propone anche di recuperare e valorizzare beni immobili pubblici inutilizzati o sottratti alla criminalità organizzata, al fine di creare centri di ritrovo musicale e artistico e di aggregazione culturale, valorizzando, nel contempo, il territorio e il paesaggio e divenendo altresì, anche in questo settore, un punto di riferimento per la comunità . L'Associazione ha struttura e contenuti democratici, è un ente di diritto privato senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività , ai principi di elettività e di gratuità delle cariche associative, riconoscendo, in caso di adesione di uomini e donne, il principio delle pari opportunità . I contenuti e la struttura dell'Associazione sono ispirati ai principi della solidarietà , trasparenza e democraticità al fine di consentire l'effettiva partecipazione della compagine associativa al conseguimento dei fini sociali. Principi inderogabili dell'Associazione: L'Associazione intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività , ai seguenti principi che costituiscono norme inderogabili dell'Associazione: a) Divieto di svolgere attività non previste dallo Statuto sociale, salvo le attività secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, direttamente connesse a queste ultime e nel rispetto dei limiti e dei criteri stabiliti dall'articolo 6 del Codice del Terzo settore; b) Divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore; c) Obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione e il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto della normativa stabilita dall'articolo 8 del Codice del Terzo settore; d) Obbligo di devolvere il patrimonio dell'Associazione, in caso di estinzione o scioglimento per qualunque causa, previo parere positivo dell'Ufficio indicato nell'articolo 45 del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le disposizioni stabilite dall'organo sociale competente, seguendo le disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore; e) Obbligo di redigere il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le indicazioni di cui all'articolo 13 del Codice del Terzo settore, e successive modifiche e, nel caso di superamento dei limiti di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore, obbligo di redigere il bilancio sociale; f) Disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione; g) Intrasmissibilità della quota o contributo associativo e non rivalutabilità della stessa; h) Diritto degli associati e degli aderenti di esaminare i libri sociali, secondo le indicazioni previste dal presente Statuto; i) Disciplina dei volontari nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 17 del Codice del Terzo settore e incompatibilità della qualifica di volontario con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria; j) Competenze dell'assemblea stabilite dall'articolo 25 del Codice del Terzo settore; k) Disciplina riguardante l'Organo di Amministrazione, l'Organo di Controllo (ove nominato), l'Organo della Revisione legale dei conti (ove nominato) nel rispetto degli articoli 26,27, 28,29,30 e 31 del Codice del Terzo settore e successive modifiche; 1) Eleggibilita libera degli organi amministrativi; principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, secondo comma, del Codice Civile; sovranità dell'assemblea degli associati e criteri di loro ammissione ed esclusione; criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti.
Articolo 5 - ATTIVITÀ DI INTERESSE GENERALE
L'Associazione esercita in via prevalente le seguenti attività di cui all'articolo 5 del Codice del Terzo settore: • Lett. d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa; Lett. f) Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; • Lett. h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale; • Lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività , anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore); • Lett. z) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. In particolare, per la realizzazione delle attività come sopra individuate l'Associazione potrà : • Stimolare, incrementare e diffondere l'amore per la musica, in particolare per la musica classica, attraverso l'organizzazione di concorsi e manifestazioni musicali ed artistiche in genere quali concerti, opere liriche, conferenze, convegni e seminari, nel territorio nazionale ed internazionale; • Promuovere la più ampia diffusione della cultura musicale mediante attività educative rivolte a tutti gli strati della collettività ; • Istituire borse di studio a sostegno del talento e della volontà dei giovani; • Avviare e gestire attività di educazione alla musica, anche mediante l'utilizzo di immobili pubblici inutilizzati o immobili privati confiscati alla criminalità organizzata, stipulando apposite convenzioni con Enti Pubblici; • Organizzare e gestire attività di formazione e aggiornamento in campo musicale e artistico, anche mediante l'organizzazione di corsi di aggiornamento teorico/pratici per educatori, insegnanti, operatori sociali; • Promuovere e realizzare attività di ricerca tecnico-scientifica su temi di interesse culturale ed in particolare, sul tema della musicoterapia, una disciplina terapeutica che utilizza la musica come strumento principale per raggiungere obiettivi terapeutici e promuovere il benessere. Si basa infatti sull'idea che la musica abbia un potente impatto sull'aspetto emotivo, cognitivo, fisico e sociale delle persone. Durante le sessioni di musicoterapia, un musicoterapista utilizza la musica in diverse forme, come l'ascolto attivo, la produzione musicale, l'improvvisazione e il canto, per creare un ambiente sicuro e facilitare l'espressione di emozioni, la comunicazione, l'autoconsapevolezza e la relazione con gli altri; • Organizzare e gestire corsi di formazione e di perfezionamento in musicoterapia; • Gestire teatri, conservandone e valorizzandone il patrimonio storico e culturale; • Instaurare rapporti di collaborazione con altri Enti, Associazioni, Enti teatrali, imprese e in generale con qualsiasi persona fisica, giuridica o realtà istituzionale, al fine del raggiungimento delle finalità istituzionali, stipulando, se del caso, convenzioni con enti pubblici o privati; • Promuovere e gestire attività editoriali e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo; • Promuovere e gestire attività in campo editoriale e di divulgazione nel settore dei beni culturali, della musica e dello spettacolo, anche mediante la realizzazione di un portale quale luogo di scambio e informazione sulle attività svolte dall'Associazione, i cui contenuti siano accessibili al pubblico e organizzare e gestire la pubblicazione e diffusione di documentazione musicale e artistica, informativa e didattica attinente agli scopi ed agli ambiti dell'Associazione anche realizzando iniziative editoriali (scritte, audiovisivi, web e multimediali); • Progettare e realizzare iniziative mirate alla tutela del paesaggio e in particolare del patrimonio storico, culturale e artistico; • Realizzare ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali.
Articolo 6 - LE ATTIVITÀ DIVERSE
L'Associazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, a condizione che siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri elimiti definiti dall'apposito decreto ministeriale di cui all'art.6 del Decreto legislativo n. 117/2017. Viene conferita all'Organo di Amministrazione la competenza ad individuare tali attività , nei limiti della citata normativa. L'Associazione potrà , a titolo esemplificativo e non esaustivo: • Svolgere ogni attività strumentale alle finalità istituzionali, anche a carattere oneroso, purché utile o necessaria allo scopo, sia operando direttamente sia attraverso la sottoscrizione di accordi con terzi; • Curare la pubblicazione di periodici, riviste ed altri prodotti editoriali, realizzati anche mediante supporti informatici e/o multimediali nonché attivare, per mezzo di strumenti telematici ed informatici, un network tra i propri associati, il tutto nel rispetto delle normative vigenti in materia; • Promuovere e pubblicizzare la propria attività e la propria immagine, utilizzando modelli o emblemi; • Svolgere attività volta alla produzione di opere musicali, teatrali ed artistiche in genere finalizzata alla realizzazione di un prodotto da cedere a terzi; • Svolgere qualsiasi attività commerciale e produttiva, connessa agli scopi istituzionali, che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità associative; • Compiere operazioni immobiliari, mobiliari, finanziarie e commerciali, pubblicitarie ed editoriali marginali, correlate allo scopo sociale, necessarie ed utili al raggiungimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e partecipare ad altre associazioni con oggetto analogo al proprio; • Assumere partecipazioni in altri enti, organismi e società con finalità anche indirettamente analoghe alla propria, nonché costituire o promuovere la formazione e lo sviluppo di società , fondazioni o altre istituzioni comunque utili ai fini del raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente Statuto.
Articolo 7 - RACCOLTA FONDI
Per raccolta fondi si intende il complesso delle attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva. In base all'articolo 7 del Codice del Terzo settore, l'Associazione potrà realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità , trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
Articolo 8 - VOLONTARI
L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento della propria attività ed è tenuta ad iscrivere nel Registro dei Volontari i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività a favore dell'Associazione, anche per il tramite di un ente del Terzo settore, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità , in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro, neanche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà . L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di un'autocertificazione purché non superino gli importi stabiliti dall'articolo 17 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Amministrazione deve deliberare sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La qualifica di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. n. 117/2017.
Articolo 9 - ASSOCIATI
L'adesione all'Associazione è da considerarsi a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. Definizione di associato: Gli associati sono tutti coloro che, condividendo i fini associativi, operano per il raggiungimento dei predetti fini, secondo le proprie capacità personali e che hanno presentato domanda scritta, contenente i propri dati identificativi, accettata dall'Organo di Amministrazione, dichiarando di condividere gli scopi istituzionali, di accettare, senza riserve, lo Statuto, le attività , le finalità e il metodo dell'Associazione e di rispettare i regolamenti interni. La domanda può essere presentata anche avvalendosi dei mezzi tecnologici (ad esempio PEC/sito web). Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri. Il numero degli associati è illimitato. La qualifica di associato è a tempo indeterminato e non è trasmissibile; l'associato non vanta alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione neanche in caso di perdita della qualifica di associato, da qualsiasi causa determinata. Trattamento dei dati personali: L'aspirante associato darà autorizzazione al trattamento dei dati personali per le sole finalità associative. I dati anagrafici personali degli associati sono da considerarsi riservati e saranno gestiti esclusivamente dall'Organo di Amministrazione che ne sarà direttamente responsabile. L'associato è tenuto a comunicare all'Organo di Amministrazione eventuali variazioni delle proprie generalità . Criteri di accettazione ed ammissione: L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è l'Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione esamina le domande degli aspiranti associati entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di provvedimento di rigetto della domanda entro il termine di sessanta giorni, la domanda si intende accolta e conseguentemente, il nominativo dell'aspirante associato viene annotato nel Libro degli Associati. L'Organo di Amministrazione deve, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di ammissione, motivare la deliberazione di rigetto della domanda stessa e comunicarla agli interessati. Chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea. Il ricorso deve essere messo all'ordine del giorno della prima riunione assembleare. A seguito di accettazione della domanda di ammissione da parte dell'Organo di Amministrazione, l'associato dovrà versare la quota associativa annualmente stabilita dall'Organo di Amministrazione. Il mancato versamento della quota entro trenta giorni dalla comunicazione di accettazione della domanda costituisce causa di esclusione dell'associato. Disciplina del rapporto associativo: Ogni associato è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente Statuto e dei Regolamenti adottati, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo sono uniformi. A garanzia dell'uniformità e della democraticità del rapporto associativo, è espressamente prevista la partecipazione degli associati all'elettorato sia attivo che passivo. È previsto per tutti gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione. Le quote associative non sono rivalutabili, né restituibili, né trasmissibili. Il divieto di trasmissibilità vige anche nei confronti degli eredi in caso di decesso dell'associato. Eventuali prestazioni degli associati nei confronti dell'Associazione devono intendersi prevalentemente a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese autorizzate dall'Organo di Amministrazione ed effettivamente sostenute. L'Associazione, in caso di particolare necessità , può intrattenere rapporti di lavoro subordinato/professionale/autonomo retribuiti anche ricorrendo ai propri associati. Diritto di esaminare i Libri sociali: In base alle disposizioni stabilite dall'articolo 15, comma 3 del Codice del Terzo settore, gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali (Libro degli associati, Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo ove nominato e di eventuali altri organi sociali, Registro dei volontari), previa richiesta scritta da inoltrare all'Organo di Amministrazione, il quale concorderà con il richiedente, entro trenta giorni dalla richiesta, il giorno e l'orario della disamina presso la sede sociale. Ulteriori diritti e doveri degli associati: Gli associati hanno diritto di avvalersi dell'attività dell'Associazione e di essere informati circa le attività e le iniziative della stessa. Si considera soddisfatto tale dovere dell'Associazione con con la pubblicazione, nel sito dell'Associazione, delle attività e delle iniziative dell'Associazione stessa. Gli associati sono tenuti al pagamento della quota associativa al momento dell'iscrizione per il primo anno e, per i successivi anni, entro il termine stabilito annualmente dall'Organo di amministrazione. L'esercizio dei diritti dell'associato e l'accesso all'attività sociale sono subordinati all'effettivo versamento della quota associativa. Perdita della qualifica di associato: La qualifica di associato si perde per: (1) dimissioni; (II)decesso; (III) espulsione; (IV) mancato pagamento della quota sociale. In quest'ultimo caso, a seguito del mancato pagamento della quota associativa, l'associato moroso verrà considerato dimissionario senza ulteriori formalità , salvo diversa decisione da parte dell'Organo di Amministrazione. Le dimissioni possono essere comunicate, in qualsiasi momento, con lettera raccomandata o PEC all'Organo di Amministrazione. Tale recesso avrà decorrenza immediata. li recesso non esonera dal pagamento della quota dell'anno in corso al momento della comunicazione, salvo diversa disposizione dell'Organo di Amministrazione. La comunicazione di recesso esonera dal pagamento della quota dell'anno successivo a quello in corso. L'espulsione è deliberata dall'Organo di Amministrazione, con delibera motivata per i seguenti fatti: (1) per lo svolgimento di attività in aperto contrasto con quella dell'Associazione; (II) per atti che danneggino l'Associazione ed i suoi membri; (III) qualora l'associato non ottemperi alle disposizioni dello Statuto o dei regolamenti o alle delibere assembleari o dell'Organo di Amministrazione; (IV) qualora l'associato tenga comportamenti non consoni alle finalità associative. Il provvedimento di espulsione dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso a mezzo lettera raccomanda A.R. o PEC ed ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla ricezione del provvedimento di esclusione. Nello stesso termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'associato escluso può ricorrere all'assemblea mediante raccomandata A.R. inviata al Presidente dell'Associazione. Il ricorso verrà discusso nella prima riunione assembleare e potrà essere accolto o rigettato dall'assemblea stessa a seguito di votazione secondo le maggioranze previste per l'assemblea ordinaria.
Articolo 10 - ORGANI SOCIALI
Sono organi dell'Associazione: • l'Assemblea degli associati; • il Presidente; • l'Organo di Amministrazione; • l'Organo di Controllo, ove nominato; • l'Organo di revisione legale dei conti, ove nominato. A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche siano elettive. Si stabiliscono i seguenti principi: (1) sovranità dell'assemblea dei soci; (II) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere e dei bilanci. Sussistendo le condizioni previste dall'art. 14 secondo comma del Codice del Terzo settore, l'Organo di Amministrazione pubblicherà annualmente e terrà aggiornati nel proprio sito internet, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Articolo 11 - L'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI
L'Assemblea degli Associati è l'organo sovrano dell'Associazione: essa è composta da tutti gli associati che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro degli Associati. Compiti dell'Assemblea ordinaria L'assemblea ordinaria degli associati: • nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti. In occasione del rinnovo dei componenti dell'Organo di Amministrazione, le candidature devono pervenire all'Organo di Amministrazione in carica almeno 15 (quindici) giorni prima dell'assemblea; • approva il bilancio di fine esercizio, la relazione di missione o il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e, nei casi previsti dall'articolo 14 del Codice del Terzo settore, il bilancio sociale; • delibera la destinazione dell'avanzo o disavanzo di esercizio; • delibera la ratifica dei provvedimenti di competenza dell'assemblea adottati dall'Organo di Amministrazione per motivi di urgenza; • delibera sulla responsabilità degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; • approva i regolamenti predisposti dall'Organo di Amministrazione; • delibera sulle impugnazioni delle delibere dell'Organo di Amministrazione che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato; • delibera sugli altri argomenti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. Compiti dell'assemblea straordinaria L'Assemblea straordinaria degli associati delibera: • sulle proposte di modifica dello Statuto; • sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; • sulla nomina del liquidatore. Convocazione: L'assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Presidente ogni qualvolta l'Organo di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne sia fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati aventi diritto di voto. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso scritto inviato a ciascun associato almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere gli argomenti posti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, sia in prima che in seconda convocazione. La convocazione può essere fatta, sempre a cura del Presidente, tramite lettera o mail o altri mezzi tecnologici agli indirizzi risultanti dal Libro degli Associati, compresa la pubblicazione sul sito internet e/o sulle pagine social dell'Associazione. Gli associati, ai fini dei loro rapporti con l'Associazione, si considerano domiciliati nel luogo e all'indirizzo mail indicati nel Libro degli associati. L'Assemblea è comunque validamente costituita e atta a deliberare qualora siano presenti tutti gli associati, tutti gli amministratori e tutti i membri dell'Organo di Controllo qualora esistente. Diritto di voto: Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Si considera quale data di iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato. Ciascun associato esprime un solo voto. Vige il principio del voto singolo. Ciascun associato può farsi rappresentare in assemblea da altro associato mediante delega scritta, apponibile anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati nelle associazioni con un numero di associati inferiore a cinquecento e di cinque associati in quelle con un numero di associati non inferiore a cinquecento. Le votazioni in assemblea avverranno, su indicazione della stessa, per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto. Svolgimento: L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, nel caso di sua impossibilità , dal Vicepresidente, o, in sua assenza, dal componente dell'Organo di Amministrazione nominato dall'assemblea stessa. Nelle assemblee degli associati deve essere presente la maggioranza degli amministratori incarica. La verbalizzazione dei contenuti dell'assemblea è affidata ad un segretario nominato dal Presidente dell'assemblea ovvero ad un Notaio nei casi previsti dalla legge o qualora l'Organo di Amministrazione ne ravvisi l'opportunità . Il relativo verbale è trascritto nel libro verbali dell'assemblea. Il Presidente dell'assemblea ha generali poteri ordinatori al fine di assicurare un lineare svolgimento della riunione e garantire a ciascuno dei partecipanti il libero e sereno esercizio dei propri diritti di associato. Il Presidente dell'assemblea può ammettere l'intervento alla riunione, in qualità di esperti, di persone non associate al fine di consentire ai presenti l'informazione necessaria al consapevole esercizio del diritto di voto. Gli associati possono intervenire all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esprimere il voto per via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota e nel rispetto dei principi di buona fede e di parità di trattamento. Maggioranze: In prima convocazione, l'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli associati aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli associati intervenuti. L'assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti. Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine a eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, ivi comprese le operazioni straordinarie (trasformazione, fusione, scissione), si costituiscono con la presenza, anche per delega, in prima convocazione, di almeno i tre quarti degli aventi diritto di voto, e in seconda convocazione di almeno il 50 per cento (cinquanta per cento) più uno degli aventi diritto al voto. Le deliberazioni vengono assunte in prima convocazione con i tre quarti dei voti favorevoli dei presenti ed in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le assemblee straordinarie convocate per deliberare in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio, si costituiscono e deliberano con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati, sia in prima che in seconda convocazione.
Articolo 12 - L'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE
Composizione: l'Associazione è gestita e amministrata da un Organo di Amministrazione eletto dall'Assemblea degli associati, composto da un minimo di tre membri che durano in carica 4 (quattro) esercizi. I componenti dell'Organo di Amministrazione sono scelti fra gli associati persone fisiche. Essi sono rieleggibili. Gli Amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore, indicando nome e cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'amministratore nei cui confronti siano intervenute le cause specifiche dettagliate in apposito regolamento, predisposto dall'Organo di Amministrazione e approvato dall'assemblea degli associati. Nello stesso regolamento, gli amministratori indicheranno gli eventuali requisiti richiesti al fine di accedere alla qualifica di componente dell'Organo di amministrazione. Il regolamento dovrà rispettare i principi stabiliti nel presente Statuto. Dalla qualifica di componente dell'Organo di Amministrazione si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per legge e per le specifiche cause indicate nell'apposito regolamento. Nel predetto regolamento verranno indicati i motivi costituenti giusta causa di decadenza. L'Organo di Amministrazione nomina al suo interno il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, eventualmente cumulando le cariche, ad eccezione delle cariche di Presidente e Vicepresidente che non possono essere cumulate. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più amministratori, si procederà , da parte dell'Organo di Amministrazione, alla sostituzione degli stessi con i primi dei non eletti. I predetti amministratori dureranno in carica quanto gli altri amministratori. Allorché questo elenco fosse esaurito, dovrà essere convocata l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina dei membri da sostituire. Qualora venisse meno la maggioranza dei membri, l'intero Organo di Amministrazione si intenderà decaduto. In questo caso il Presidente o, in caso di suo impedimento, il Vicepresidente o in subordine l'Amministratore più anziano, dovrà convocare l'assemblea ordinaria degli associati per la nomina del nuovo organo, che dovrà riunirsi nei successivi sessanta giorni. Funzioni: Spetta all'Organo di Amministrazione: • eleggere tra i propri componenti il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere; • curare l'esecuzione delle delibere assembleari; • accogliere o respingere le domande di ammissione degli associati; • adottare provvedimenti disciplinari e deliberare in ordine alla esclusione degli associati; • determinare l'importo annuale della quota associativa, delle quote di iscrizione e /o partecipazione alle attività sociali e le relative modalità di versamento; • determinare l'importo del compenso spettante ai componenti dell'Organo di controllo ove nominato; • ratificare o respingere i provvedimenti di urgenza adottati dal Presidente; • predisporre il bilancio di esercizio e la relazione di missione oppure, nei casi previsti dalla legge, il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato e il bilancio sociale ove necessario; • predisporre eventuali Regolamenti per il funzionamento e l'operatività dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo essere stati portati a loro conoscenza; • curare gli affari di ordine amministrativo e gestionale; •conferire procure generali e speciali; instaurare rapporti di lavoro, subordinato e professionale, fissandone mansioni, qualifiche, retribuzioni e compensi; • assumere le decisioni relative all'individuazione delle attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti di cui all'articolo 6 del Codice del Codice del Terzo settore; • deliberare in merito alle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso tramite autocertificazione; • accettare e/o rinunciare ad eredità e legati o donazioni; • compiere qualunque atto di gestione che non sia espressamente demandato all'assemblea o di competenza di altri organi. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. L'Organo di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di singoli atti o categorie di atti determinati. Funzionamento: L'Organo di Amministrazione si riunisce con cadenza non inferiore ai sei mesi, salvo motivi comprovati di forza maggiore, su convocazione del Presidente e quando ne faccia richiesta almeno un terzo dei componenti, oppure l'Organo di controllo e/o l'Organo di revisione. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente e, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. L'Organo di Amministrazione si riunisce previa convocazione da effettuarsi mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da discutere, spedito a mezzo di strumento di comunicazione che in ogni caso garantisca la prova dell'avvenuta ricezione. La convocazione deve pervenire a ciascuno degli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della riunione; nei casi di indifferibile urgenza può essere convocato con un preavviso di almeno 48 (quarantotto) ore. Alle riunioni dell'Organo di Amministrazione hanno diritto di intervenire, senza diritto di voto, i componenti dell'Organo di Controllo. L'Organo di Amministrazione è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti dell'Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano. L'Organo di Amministrazione delibera sempre a maggioranza dei suoi membri; in caso di parità prevale il voto del Presidente o, in caso di sua assenza, del Vicepresidente. Le riunioni dell'Organo di Amministrazione possono svolgersi anche in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni di cui si darà atto nel verbale: a) che sia consentito al Presidente dell'Organo di Amministrazione l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti; b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione; c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere o trasmettere documenti. Di ogni deliberazione si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal segretario, trascritto sul Libro dei verbali dell'Organo di Amministrazione. Doveri dell'ufficio_ I componenti dell'Organo di Amministrazione sono tenuti a partecipare all'attività in modo attivo e personale. Qualora un membro dell'Organo di Amministrazione, sebbene regolarmente convocato, non partecipi, alle riunioni dello stesso organo per un anno intero a prescindere dal numero di esse, ovvero a 3 (tre) riunioni consecutive, potrà essere invitato dal Presidente a confermare alla prima Assemblea ordinaria degli associati la propria disponibilità a continuare ad espletare l'incarico di amministratore. In tale occasione l'Assemblea degli associati potrà decidere di revocare l'incarico all'amministratore e conseguentemente far subentrare ad esso il primo degli amministratori non eletti. Ciascun amministratore deve astenersi dall'intraprendere attività o dall'assumere incarichi che per loro natura siano incompatibili con lo scopo dell'Associazione o in concorrenza con le attività istituzionali, in modo tale da recare danno all'immagine dell'ente e al buon corso dell'attività . I componenti dell'Organo di Amministrazione devono astenersi dall'agire in conflitto di interessi; verificandosi tale caso sono tenuti ad avvisare l'Organo di Amministrazione astenendosi dall'esercitare il diritto di voto.
Articolo 13- PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, SEGRETARIO E TESORIERE
Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. È nominato dall'Organo di amministrazione, dura in carica 4 (quattro) esercizi ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea degli associati e l'Organo di Amministrazione curandone l'esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. In caso di urgenza adotta provvedimenti di emergenza, assoggettandoli a ratifica successiva dell'Organo di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fa le veci il Vicepresidente; in caso di assenza del Vicepresidente, ne fa le veci l'Amministratore più anziano di età , salvo specifica delega da parte del Presidente. In caso di cessazione per qualunque motivo del Presidente dalla sua carica, il Vicepresidente svolge le funzioni che competono al primo ma, entro 30 (trenta) giorni dalla cessazione, ha l'obbligo di convocare l'Organo di Amministrazione per eleggere un nuovo Presidente. Il Presidente subentrato resta in carica per il periodo residuo per il quale sarebbe rimasto in carica il Presidente cessato. Il Vicepresidente viene nominato tra i membri dell'Organo di Amministrazione, sostituisce il Presidente nelle sue attribuzioni e funzioni in caso di assenza o impedimento temporaneo di quest'ultimo. La presenza unica del Vicepresidente costituisce prova dell'impedimento o dell'assenza del Presidente. Il Segretario e il Tesoriere vengono nominati tra i membri dell'Organo di Amministrazione. Gli specifici compiti spettanti al Segretario e al Tesoriere sono indicati in apposito regolamento redatto dall'Organo di amministrazione. Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere conferite anche alla stessa persona. Il Presidente può assumere anche la funzione di Tesoriere. Il Vicepresidente può assumere anche la funzione di Segretario.
Articolo 14 - ORGANO DI CONTROLLO
Ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 30 del Codice del Terzo Settore, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina. Si applicano le disposizioni stabilite dagli articoli 2397 e 2399 del Codice civile e le disposizioni stabilite dall'articolo 30 del Codice del Terzo settore. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. È compito del Presidente dell'Organo di Controllo provvedere tempestivamente alla convocazione dell'assemblea degli associati in caso di decadenza dell'intero Organo di Amministrazione per intervenuto venir meno della maggioranza dei membri, affinché si provveda alla nuova nomina. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D. Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità ale linee guida di cui all'articolo 14 del D. Lgs. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di Controllo. I componenti dell'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Organo di Amministrazione e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. I componenti dell'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili. La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella dell'Organo di Amministrazione; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra-triennale. La funzione di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente dell'Organo di Amministrazione.
Articolo 15 - REVISIONE LEGALE DEI CONTI
Fatta eccezione per il caso di attribuzione all'Organo di Controllo della Revisione legale dei conti, ove ricorrano le condizioni disposte dall'articolo 31 del Codice del Terzo Settore, l'assemblea nomina un Organo di Revisione legale dei conti, composto da uno a tre membri scelti fra gli iscritti nel registro dei Revisori legali, istituito presso il Ministero di Grazia e Giustizia. In caso di organo collegiale, all'interno dell'Organo così nominato, l'assemblea stessa sceglie il Presidente. L'Organo di Revisione procede al controllo della correttezza della gestione, delle norme di legge e di statuto. In particolare, provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa. I componenti dell'Organo di revisione possono assistere alle riunioni dell'Organo di Amministrazione. L'Organo di Revisione resta in carica 3 (tre) esercizi e i suoi componenti possono essere rinominati.
Articolo 16 - PATRIMONIO
Il patrimonio sociale può essere formato da beni e valori di qualsiasi natura, che per acquisto, donazione o per qualsiasi altro titolo pervengano all'Associazione. L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: a) quote associative annuali e contributi degli associati; b) contributi di privati e imprese; c) eredità , donazioni e legati; d) beni mobili ed immobili; e) rimborsi derivanti da convenzioni; f) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di istituzioni o di enti pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; g) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali; h) entrate derivanti da prestazioni di servizi accreditati o convenzionati; i) entrate derivanti da raccolte di fondi; h) entrate derivanti da attività diverse di cui all'art. 6 del Codice del terzo Settore; k) altre entrate compatibili con le finalità sociali di cui al presente Statuto e nel rispetto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Articolo 17 - DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI
È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e dello scopo come sopra individuato.
Articolo 18- BILANCIO D'ESERCIZIO
L'esercizio associativo decorre dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio l'Organo di Amministrazione deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente, le modalità di perseguimento delle finalità statutarie e il carattere secondario e strumentale delle attività diverse. In detta relazione si dà conto di eventuali osservazioni o suggerimenti provenienti dall'Organo di Controllo e/o dal Revisore. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale svolte dall'Associazione, a seconda dei casi: nella relazione di missione; in una annotazione in calce al rendiconto per cassa; nella nota integrativa al bilancio. Il termine di 120 giorni potrà essere prorogato a non più di 180 (centoottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'Associazione. Nei casi previsti dalla legge, in luogo del bilancio e della relazione di missione, l'Organo di Amministrazione predisporrà il rendiconto per cassa o il rendiconto per cassa semplificato, secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 13 del Codice del Terzo settore. Il bilancio di esercizio e la relazione di missione, o il rendiconto per cassa, o il rendiconto per cassa semplificato, devono essere depositati presso la sede sociale nei 5 (cinque) giorni precedenti la data fissata per l'approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La convocazione dell'assemblea e le delibere vengono effettuate nel rispetto delle disposizioni previste dal presente Statuto. Il bilancio così formato, una volta approvato dall'assemblea, è depositato nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore a cura dell'Organo di Amministrazione nei termini stabiliti dall'articolo 48 comma 3 del Codice del Terzo Settore e successive modifiche.
Articolo 19 - BILANCIO SOCIALE
Nel caso di superamento dei limiti stabiliti dal comma 1 dell'articolo 14 del Codice del Terzo settore, l'Associazione dovrà depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale, redatto secondo le apposite linee guida adottate con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Articolo 20 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI
Oltre alle scritture e ai documenti prescritti negli articoli 13 (bilancio), 14 (bilancio sociale) e 17, comma 1 (registro dei volontari) del Codice del Terzo Settore, l'Associazione deve tenere: a) il Libro degli associati; b) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere riportati anche i verbali redatti per atto pubblico; c) il Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, dell'Organo di Controllo e di eventuali altri organi sociali. I libri di cui alle precedenti lettere a) e b) sono tenuti a cura dell'Organo di Amministrazione. Libri di cui alla precedente lettera c) sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal presente Statuto.
Articolo 21 - MODIFICHE ALLO STATUTO
Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all'assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo degli associati. Le relative deliberazioni sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati, come previsto dal presente Statuto.
Articolo 22 - SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore con finalità analoghe, individuati con delibera dell'Organo di Amministrazione. Il parere dell'Ufficio è reso in base alle disposizioni di cui all'articolo 9 del Codice del Terzo settore. La delibera di scioglimento è approvata dall'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 23 - TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE
In caso di trasformazione, fusione, scissione, si applica l'articolo 42 bis del c.c. Le delibere di trasformazione, fusione e scissione sono approvate dall'assemblea straordinaria degli associati.
Articolo 24 - COMPLETEZZA DELLO STATUTO
Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle disposizioni stabilite dal Codice del Terzo settore, approvato con Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e successive modificazioni e, per quanto non previsto, alle disposizioni del Codice Civile.